SCIA contestuale alla ComUnica - SCIA NON contestuale alla Comunicazione Unica
Si evidenzia inoltre che, per quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 5 del DPR 160/2010, quando la SCIA è contestuale alla comunicazione unica, va inoltrata telematicamente al Registro Imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
Negli altri casi ovvero quando la SCIA non è contestuale alla comunicazione unica la stessa va inviata telematicamente al SUAP che rilascia la ricevuta ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del D.P.R. 160/2010 costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC del SUAP.